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Nuova formazione sulla sicurezza: cosa cambia con l’Accordo Stato‑Regioni 2025

L’accordo ridisegna in modo significativo l’intero sistema della formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro: ad informare è Gina Consulting di Fabrizio Fucchi

Il nuovo Accordo Stato‑Regioni del 17 aprile 2025 (n. 59/CSR), pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 24 maggio 2025 ed entrato in vigore lo stesso giorno, ridisegna in modo significativo l’intero sistema della formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Le imprese hanno ora un anno di tempo, fino al 24 maggio 2026, per adeguarsi alle nuove disposizioni su durata dei corsi, contenuti minimi, modalità di erogazione e requisiti dei formatori.

L’obiettivo dichiarato è rendere la formazione più tempestiva, più efficace e maggiormente aderente ai rischi reali delle attività produttive.

Formazione pre‑assunzione: obbligatoria prima dell’inizio delle mansioni

Una delle novità più rilevanti riguarda la formazione dei neoassunti. Viene eliminato il precedente margine di 60 giorni: oggi il lavoratore deve completare la formazione obbligatoria prima di iniziare qualsiasi attività operativa.

Esiste una sola deroga, pensata per i settori caratterizzati da forte stagionalità:

– Ambiti interessati: strutture turistico‑ricettive (hotel, villaggi, campeggi) ed esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (bar, ristoranti).
– Finestra temporale: formazione e addestramento specifico possono essere completati entro 30 giorni dall’assunzione.
– Condizione imprescindibile: già dal primo giorno il lavoratore deve ricevere informazioni essenziali sui rischi specifici e sulle procedure di emergenza, così da operare comunque in condizioni di sicurezza.

Periodo transitorio fino al 24 maggio 2026

Per agevolare l’adeguamento, l’Accordo prevede un periodo transitorio di dodici mesi. I corsi avviati entro il 23 maggio 2026 secondo la normativa precedente restano validi fino alla loro naturale scadenza. Le aziende possono quindi programmare gradualmente l’aggiornamento dei percorsi formativi senza interrompere l’attività.

Aggiornamento dei preposti: scadenza entro maggio 2026

I preposti che hanno completato la formazione da oltre due anni devono effettuare l’aggiornamento obbligatorio entro il 24 maggio 2026. La figura del preposto, già centrale nella vigilanza operativa, viene ulteriormente valorizzata, con percorsi formativi più stringenti e verifiche finali obbligatorie.

Le altre novità: test finale, limiti numerici e e‑learning regolamentato

L’Accordo introduce anche nuove regole di qualità:

– Test di verifica finale obbligatorio per tutti i corsi.
– Massimo 30 partecipanti per aula, per garantire un’effettiva interazione con il docente.
– Frequenza minima del 90% per ottenere l’attestato.
– E‑learning consentito solo quando espressamente previsto, con criteri più rigorosi su tracciabilità e interattività.

Questi elementi puntano a ridurre la formazione meramente formale e a rafforzare l’efficacia reale dei percorsi.

In sintesi: gli altri obblighi del datore di lavoro

Per completare il quadro, ecco gli ulteriori adempimenti che restano in capo al datore di lavoro:

– Valutazione dei rischi aggiornata e coerente con l’organizzazione aziendale.
– Designazione e formazione di RSPP, addetti antincendio e primo soccorso.
– Informazione continua ai lavoratori su rischi, procedure e misure di prevenzione.
– Addestramento pratico per l’uso di attrezzature, DPI e macchinari.
– Sorveglianza sanitaria quando prevista.
– Verifica dell’idoneità tecnico‑professionale delle imprese appaltatrici.
– Consultazione del RLS su valutazione dei rischi e programmi formativi.

(Gina Consulting è uno degli sponsor inserzionisti del gruppo editoriale Assisi News)

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